• facebook
  • Linkedin

FIRMATO IL DECRETO PER LA DETASSAZIONE 2016

Detassazione

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia hanno firmato il decreto del 25 marzo 2016 che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Il Decreto è all’esame della Corte dei Conti per la relativa registrazione e l’efficacia del provvedimento è subordina alla pubblicazione in G.U.
Il decreto regolamenta anche le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale, dando applicazione dei contenuti della legge di stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila Euro.
I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo medesimo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Il decreto, all'art. 2, elenca a titolo esemplificativo taluni possibili criteri di misurazione che possono essere utilizzati dalla contrattazione collettiva.
Il decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 c.c. e che l'applicazione dell'imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni previste dalla L. 208/2015, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.
L'incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso la previsione di uno specifico piano. Non costituiscono strumenti utili al fine dell'incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, non monetizzabili o cedibili a terzi.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto aziendale o territoriale, da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità, qualora ancora non effettuato, deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto.


Icona documento 'Formato PDF'Allegato 



  Corso Venezia 47 -  Milano
  02 7750288
  02 7752215
  assotecnica@unione.milano.it

Categoria: News